Giovedì 3 Maggio 2007- Anno XII – Numero 19 - Direttore Isabella Liberatori

 

 

Speciale Tfr

 

 

Che cos’è la Riforma del Tfr?

 

(9colonne Atg) ROMA - Sempre più spesso nell’ultimo decennio nelle società occidentali si è sentito parlare di necessità di affrontare una riforma del sistema pensionistico. Ciò a causa delle modificarsi delle condizioni economiche e lavorative delle società ma anche per il modificarsi della composizione delle società stesse.

L’obiettivo di apportare alcune modifiche ai sistemi pensionistici attuali è quello di garantire anche alle future generazioni la copertura economica nella fase della loro terza età.

Ogni governo fa i conti con questa esigenza e chi più velocemente chi con più cautela tutti i governi dei Paesi sviluppati stanno affrontando questo tema.

A vegliare sulle modalità e i criteri in base ai quali si faranno le modifiche dei diversi sistemi pensionistici ci sono, oltre ai lavorati, i politici dei diversi schieramenti e le organizzazioni sindacali e di categoria.

In questi primi mesi dell’anno in Italia, in particolare i lavoratori si sono trovati a dover compiere una scelta sulla destinazione di una parte del ‘tesoro’ accumulato nel corso degli anni di lavoro retribuito destinato per legge alla liquidazione nel momento in cui il lavoro finisce.

Dall’inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.

Tale riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri”: il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.

Le prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori di quelle pagate nel passato.

Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.

L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un’interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato.

Una delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

 

 

Che cosa è la liquidazione o Tfr?

 

(9colonne Atg) ROMA - La “liquidazione”, ribattezzata negli ultimi anni “Trattamento di Fine Rapporto”, è la somma di denaro che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro dipendente.

Il Trattamento di Fine Rapporto si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat.

 Al momento della liquidazione, il Trattamento di Fine Rapporto è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota dell’L’imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l’acronimo (IRPEF,) media del lavoratore nell’anno in cui è percepito.

Per la parte di Trattamento di Fine Rapporto che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

 

 

Chi sono i lavoratori interessati alla riforma del Tfr?

 

(9colonne Atg) ROMA - Alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs. n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 sono interessati tutti i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto elencate. In base alla disciplina del d. lgs. n. 252/2005 o del d. lgs. n.124/1993, possono aderire alle forme pensionistiche complementari le seguenti tipologie di lavoratori:

1.       i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;

2.       i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;

3.       i lavoratori autonomi;

4.       i liberi professionisti;

5.       i soci lavoratori di cooperative;

6.       i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.

Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro.

Possono inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d. “soggetti fiscalmente a carico” cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente.

Affinché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.

 

 

Le forme pensionistiche complementari

 

Introduzione

Per “forme pensionistiche complementari” si intendono quelle forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella già erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992. Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l'adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l'adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall'esercizio o meno di attività lavorativa.

 

Le forme collettive sono attuate mediante:

1.       I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale

2.       I fondi istituiti o promossi dalle regioni

3.       I fondi aperti che ricevono adesioni collettive

4.       I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate

5.       I fondi preesistenti

 

Le forme individuali

Questo tipo di forme pensionistiche commplementari sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali. 

 

 

Fondi pensione aperti

 

(9colonne Atg) ROMA - I fondi pensione cosiddetti “aperti” sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. Si ha adesione in forma collettiva a un fondo pensione aperto quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.

 

 

Fondi pensione chiusi o negoziali

 

(9colonne Atg) ROMA - I fondi pensione definiti “negoziali” nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

L’attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni. Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo che, in genere, coincide con il direttore generale. L’assemblea è formata da rappresentanti degli iscritti (più raramente, e solo nei fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.

 

 

Piani individuali pensionistici 

 

(9colonne Atg) ROMA -  I piani individuali sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP e dalla stessa autorizzato al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.

 

 

Fondi pensione preesistenti 

 

(9colonne Atg) ROMA  -  I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come ad esempio la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). Il D.lgs. n.252/2005 stabilisce che l’adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto avvenga secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell’economia di concerto con quello del lavoro sentita la COVIP. L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.