
Giovedì 3 Maggio 2007- Anno XII – Numero 19 - Direttore
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L’obiettivo
di apportare alcune modifiche ai sistemi pensionistici attuali è quello di
garantire anche alle future generazioni la copertura economica nella fase della
loro terza età.
Ogni
governo fa i conti con questa esigenza e chi più velocemente chi con più
cautela tutti i governi dei Paesi sviluppati stanno affrontando questo tema.
A
vegliare sulle modalità e i criteri in base ai quali si faranno le modifiche
dei diversi sistemi pensionistici ci sono, oltre ai lavorati, i politici dei
diversi schieramenti e le organizzazioni sindacali e di categoria.
In
questi primi mesi dell’anno in Italia, in particolare i lavoratori si sono
trovati a dover compiere una scelta sulla destinazione di una parte del
‘tesoro’ accumulato nel corso degli anni di lavoro retribuito destinato per
legge alla liquidazione nel momento in cui il lavoro finisce.
Dall’inizio
degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un
articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo
da garantirne la sostenibilità finanziaria.
Tale
riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza
italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico
basato su due “pilastri”: il primo è rappresentato dalla previdenza
obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura
la pensione di base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare
che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.
Le
prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori
entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di
servizio a quella data, saranno inferiori di quelle pagate nel passato.
Per
garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore
di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di
aderire alle forme pensionistiche complementari.
L’adesione
alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi
un’interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di
importo adeguato.
Una
delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle
forme pensionistiche complementari.
Che cosa è la liquidazione o Tfr?
(
Il
Trattamento di Fine Rapporto si determina accantonando per ciascun anno di
lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile
per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto comprende tutte le voci
retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati,
al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito
dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo Istat.
Al momento della liquidazione, il Trattamento
di Fine Rapporto è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota
dell’L’imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l’acronimo
(IRPEF,) media del lavoratore nell’anno in cui è percepito.
Per
la parte di Trattamento di Fine Rapporto che si riferisce agli anni di lavoro
decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a
riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore
degli ultimi 5 anni.
Chi sono i lavoratori interessati
alla riforma del Tfr?
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1. i lavoratori dipendenti sia del settore
privato che del settore pubblico;
2. i lavoratori assunti in base alle
tipologie contrattuali previste dal d. lgs. n.276/03 (legge Biagi): soggetti
con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro
intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a
tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento,
con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
3. i lavoratori autonomi;
4. i liberi professionisti;
5. i soci lavoratori di cooperative;
6. i soggetti che svolgono lavori di cura
non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che
svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a
responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle
dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Naturalmente,
la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR)
alle forme pensionistiche complementari trova applicazione solo con riferimento
ai lavoratori dipendenti.
Alle
forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e
PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, come ad
esempio i soggetti che non hanno reddito da lavoro.
Possono
inoltre iscriversi alle forme pensionistiche complementari anche i c.d.
“soggetti fiscalmente a carico” cioè quei soggetti rispetto ai quali il
percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista
dalla normativa fiscale vigente.
Affinché
i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo
pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente
prevista dallo statuto del fondo pensione.
Le forme pensionistiche
complementari
Introduzione
Per
“forme pensionistiche complementari” si intendono quelle forme di previdenza
finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella già erogata dagli Istituti
di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla
vigilanza di una Autorità pubblica,
Le
forme collettive sono attuate mediante:
1. I fondi pensione di natura negoziale
istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche
aziendale
2. I fondi istituiti o promossi dalle
regioni
3. I fondi aperti che ricevono adesioni
collettive
4. I fondi istituiti dalle casse
professionali privatizzate
5. I fondi preesistenti
Le
forme individuali
Questo
tipo di forme pensionistiche commplementari sono attuate mediante adesione
individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici
individuali.
Fondi pensione aperti
(
Fondi pensione chiusi o negoziali
(
L’attività
del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle
adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento
delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati
nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni. Il fondo
pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri:
l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del
fondo che, in genere, coincide con il direttore generale. L’assemblea è formata
da rappresentanti degli iscritti (più raramente, e solo nei fondi preesistenti,
da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono
costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà
dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di
amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in
possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo
svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di
soggetti esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle
risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di
intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del
risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria;
le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.
Piani individuali
pensionistici
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Fondi pensione preesistenti
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